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[1]Agli ufficiali collocati in ausiliaria in applicazione della presente legge e provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo spetta, oltre agli assegni normali di pensione, un'indennita' annua:

[2]per i colonnelli... L. 9.000 per i colonnelli di cui all'art. 4 della presente legge... » 12.000 peri generali di brigata... » 12.000 per i generali di divisione... » 14.000 per i generali di corpo d'armata... » 16.000 per i generali d'armata e designati d'armata... 18.000

[3]Durante il tempo in cui gli ufficiali dell'ausiliaria sono chiamati a prestare uno dei servizi indicati all'art. 3 della presente legge perdono la indennita' di cui al presente articolo per percepire gli assegni stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali richiamati temporaneamente in servizio ed appartenenti a tale posizione.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art9 · fonte del testo