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Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facolta' di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:
- a)abbiano compiuto l'eta' di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;
- b)siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale e' prevista la conservazione del posto. La domanda di anticipata liquidazione della pensione e' consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potra' essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguira' non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente. L'anticipata liquidazione della pensione e' concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso. I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'art. 3. In base ai predetti criteri, e' compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una, graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso. La pensione anticipata decorre:
- 1)per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;
- 2)per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967
