Articolo abrogato dal d. lgs. 4 dicembre 1996, n. 658.
Abrogato dal 8 gennaio 1997
Articolo abrogato dal d. lgs. 4 dicembre 1996, n. 658.
Abrogato dal 8 gennaio 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1967 al 8 gennaio 1997. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. L'accertamento dell'invalidita' e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio o della inabilita' e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza. La decisione del Collegio medico e' definitiva.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 4 DICEMBRE 1996, N. 658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art19 · fonte del testo