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L'invalidita' si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. L'accertamento dell'invalidita' o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto e' demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due, o in difetto, dal medico provinciale della Provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza. La decisione del Collegio medico e' definitiva.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1957 al 13 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art19 · fonte del testo