Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

Testo vigente dal 5 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art39 · fonte del testo