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Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonche' al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, e' concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennita' una tantum indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sara' sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre del 1 luglio 1952. Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma e' ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art1 · fonte del testo