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Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennita' da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa. Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
