Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonche' delle indennita' previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvedera' alle liquidazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art11 · fonte del testo