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Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonche' delle indennita' previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvedera' alle liquidazioni.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
