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Le domande previste dall'art. 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art12 · fonte del testo