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[1]Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952-53, sara' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dai primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo. Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953-54 si provvedera' a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 marzo 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - TAVIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-03-20;72~art15 · fonte del testo