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Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, non avevano raggiunta l'anzianita' stabilita dal primo comma dell'art. 2, hanno diritto ad una indennita' una tantum pari a una mensilita' dello stipendio o della paga iniziale in vigore alla data del 1 luglio 1952, calcolata ai sensi dell'art. 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
