Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita', cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, hanno diritto ad una indennita' di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1 luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile. Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di cessazione e' corrisposta ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
