L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, e' obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art2 · fonte del testo