L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del successivo art. 4, e' obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione che, superato il prescritto periodo di prova, abbiano conseguito la conferma in servizio.
Testo vigente dal 14 marzo 1951
