Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.
Testo vigente dal 14 marzo 1951
Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente art. 7 sono accreditati proporzionalmente nei rispettivi conti individuali al 31 dicembre di ogni anno.
Testo vigente dal 14 marzo 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art8 · fonte del testo