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Le domande di riscatto dei servizi di cui all'art. 76 dell'ordinamento del Monte pensioni, devono essere presentate, sotto pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Al riscatto dei servizi suddetti sara' provveduto applicando le disposizioni di cui all'ordinamento stesso, vigenti alla data del 30 settembre 1948. I contributi ancora dovuti od in corso di pagamento alla data del 1 ottobre 1948, anche per i riscatti disposti dal Monte pensioni, sono versati allo Stato.
Testo in vigore dal 3 luglio 1952 al 16 dicembre 2010
