Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita una indennita' giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere. 2 La corresponsione dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1965, n. 1172
1La L. 13 ottobre 1965, n. 1172 ha disposto (con l'art. 4) che le modifiche hanno effetto dal 1 ottobre 1964.
L. 22 maggio 1969, n. 240
2La L. 22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1) che "Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948,n. 1580 che e' soppressa.".
Testo vigente dal 31 maggio 1969
