Sono a totale carico degli allievi delle Accademie le spese relative all'istruzione, per libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, nonche' quelle di carattere personale e straordinario. Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario e le altre che saranno di volta in volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Testo vigente dal 13 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;877~art3 · fonte del testo