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Alla spesa di lire 71.187.000 derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1949-50, con i fondi gia' stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio finanziario, prelevando le somme di lire 46.645.000 e di lire 18.054.000 rispettivamente dai capitoli 235 e 236 in favore dei capitoli 32 e 78 e stornando la somma di lire 6.488.000 dal capitolo 167 al capitolo 130. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 13 novembre 1950 al 9 ottobre 2010
