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La presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana;
  • b)provenga da navi perdute o abbandonate dopo il 9 giugno 1940-XVIII e sia a bordo delle navi di cui alla lettera a), diverse da quelle sulle quali era arruolato;
  • c)provenga da navi catturate, affondate o comunque perdute dopo il 9 giugno 1940-XVIII e si trovi internato in campi di concentramento nemici o trattenuto in Paese estero;
  • d)provenga dalle navi indicate nelle lettere a) e b), sia stato catturato durante il viaggio di rimpatrio e si trovi internato in campi di concentramento. La presente legge non si applica agli equipaggi delle navi nazionali requisite dalla Regia marina, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a).

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 6 luglio 1945

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art1 · fonte del testo