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La presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana;
  • b)provenga da navi perdute o abbandonate dopo il 9 giugno 1940-XVIII e sia a bordo delle navi di cui alla lettera a), diverse da quelle sulle quali era arruolato;
  • c)provenga da navi catturate, affondate o comunque perdute dopo il 9 giugno 1940-XVIII e si trovi internato in campi di concentramento nemici o trattenuto in Paese estero;
  • d)provenga dalle navi indicate nelle lettere a) e b), sia stato catturato durante il viaggio di rimpatrio e si trovi internato in campi di concentramento. La presente legge non si applica agli equipaggi delle navi nazionali requisite dalla Regia marina, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a). 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche: a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri; b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati".

Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1941 al 6 luglio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche: a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri; b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art1 · fonte del testo