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[1]La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponde alle famiglie, non stabilite all'estero, dei marittimi nazionali arruolati su navi battenti bandiera estera, catturati dal nemico, e secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 7, una indennita' mensile pari alla sola paga di tabella prevista per i marittimi nazionali di grado corrispondente imbarcati su navi da carico.

[2]La corresponsione della indennita' cessa al termine dello stato di prigionia del marittimo.

[3]Al recupero delle somme occorrenti la Cassa provvede nel modo stabilito dall'art. 9.

[4]Per i marittimi di cui al presente articolo il tempo trascorso nelle suddette condizioni e' considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa.

[5]La parte del contributo a carico del marittimo e' trattenuta dalla Cassa sull'indennita' corrisposta alle famiglia; la parte di contributo a carico dell'armatore e' recuperata dalla Cassa nei modi indicati dall'art. 9.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 23 ottobre 1954

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art11 · fonte del testo