Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008. 164 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: La differenza fra il trattamento di cui all'art. 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'art. 6 e' accantonato dall'armatore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

tolto: Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

tolto: In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque. per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore. Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente e' corrisposto al genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

tolto: I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

tolto: Il versamento del saldo dei conti individuali e' effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art7 · fonte del testo