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[1]Per i marittimi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 gli armatori devono:

[2]1° provvedere al loro mantenimento in conformita' delle istruzioni che saranno inviate ai consoli dal Ministro per le comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali;

[3]2° corrispondere quote di quanto loro spetta in conformita' dell'art. 5 in misura pari al 15 per cento per i componenti dello stato maggiore e al 20 per cento per i componenti della bassa forza.

[4]Per i marittimi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, gli armatori sono tenuti agli adempimenti di cui al n. 2° e, ove non sia possibile la rimessa degli assegni, l'ammontare dovuto sara' accantonato in conti individuali intestati ai singoli marittimi.

[5]Resta fermo l'obbligo per gli armatori, e per i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, della corresponsione dei contributi per le assicurazioni sociali di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272 e di quelli dovuti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art6 · fonte del testo