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[1]La differenza fra il trattamento di cui all'art. 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'art. 6 e' accantonato dall'armatore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

[2]Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

[3]((In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque. per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.)) ((Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente e' corrisposto al genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.))

[4]I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

[5]Il versamento del saldo dei conti individuali e' effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1941 al 6 luglio 1945. 72 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) tolto: un'assegno pari al 55 aggiunto: un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque. per cento di quanto indicato tolto: all'art. 5 se si tratti di singole persone, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie fino a 3 figli tutti di eta' inferiore a 18 anni, o pari al 75 per cento dell'ammontare stesso se si tratti di famiglie composte di piu' di tre figli di eta' inferiore a 18 anni.

aggiunto: nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore. Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegnotolto: , pari al 55 per cento dell'ammontare indicato all'art. 5, e' corrisposto ai aggiunto: di cui al comma precedente e' corrisposto al genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art7 · fonte del testo