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[2]Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.
[3]((In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque. per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti dei componenti della bassa forza o dello stato maggiore.)) ((Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente e' corrisposto al genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.))
[4]I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.
[5]Il versamento del saldo dei conti individuali e' effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.
Testo in vigore dal 6 luglio 1945 al 22 dicembre 2008
