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[1]La Casse nazionale fascista per la previdenza marinara rimborsa agli armatori delle navi di cui all'art. 1 quanto da essi dovuto agli equipaggi a termini del contratto di arruolamento, del regolamento organico e delle norme integrative per i comandanti, dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge, e quanto da essi pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, al lordo delle trattenute di legge, sulla base di apposita documentazione, e provvede al recupero delle somme rimborsate agli armatori e dei relativi interessi, mediante:

  • a)una contribuzione a carico degli armatori consistente in una temporanea maggiorazione delle percentuali dovute alla Cassa stessa sulle competenze medie del personale marittimo, stabilito in base all'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925-111, n. 473. Per effetto di tale maggiorazione i contributi, attualmente corrisposti nella misura del 9 e dell'8 per cento delle competenze medie, sono elevati per il periodo dal 1° ottobre al 30 giugno 1941-XIX rispettivamente al 13 e al 12 per cento. La misura della maggiorazione occorrente il periodo successivo al 30 giugno 1941-XIX sara' determinata con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

[2]La maggiorazione sara' applicata a carico di tutti gli armatori nazionali, fatta esclusione degli armatori dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario, di qualunque tonnellaggio, o delle navi a propulsione meccanica inferiori a 200 tonnellate di stazza lorda e dei rimorchiatori;

  • b)un contributo dello Stato, con decorrenza del ottobre 1940-XVIII nella misura di L. 5.000.000 mensili; e comunque non superiore ai due terzi della complessiva spesa sostenuta dagli armatori, successivamente alla data predetta, e fino a quella che sara' stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, in relazione alla cessazione dello stato di guerra.

[3]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 aprile 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-04-07;266~art9 · fonte del testo