Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1954 al 9 ottobre 2010. 161 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuita' da data anteriore al 16 settembre 1915, e' dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianita' di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945. Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti. L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fronteggiato per lire 25.000.000 con i visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-05-15;266~art1 · fonte del testo