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Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuita' da data anteriore al 16 settembre 1915, e' dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianita' di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945. Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti. L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sara' fronteggiato per lire 25.000.000 con i visione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
Testo in vigore dal 12 giugno 1954 al 9 ottobre 2010
