Art. 11
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Al personale direttivo ed insegnante destinato all'estero a norma degli articoli 14 e 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, spetta una indennita' di stabilimento all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede all'estero, nella misura della meta' dell'assegno di sede mensile di cui all'art. 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dagli articoli 4 e 5. Tale indennita' non compete in occasione di trasferimenti ad altre sedi estere ne' in caso di nuova destinazione all'estero prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero, ne' al personale che si trovi gia' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
