Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 81 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli assegni determinati a norma degli articoli precedenti anche in relazione allo stato di famiglia ed al carico dei figli, sono ridotti per il personale coniugato:
tolto: a) del 10 per cento se l'altro coniuge non capo famiglia sia dipendente statale;
tolto: b) del 50 per cento se l'altro coniuge, non capo famiglia, sia dipendente statale e risieda nella stessa sede, del 20 per cento se invece risieda in altra sede. Al coniuge non capo famiglia non competono le maggiorazioni per i figli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1142~art5 · fonte del testo