Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le competenze di cui all'art. 1, lettera a) sono liquidate in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
