Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Art. 6
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Qualora il personale considerato dalla presente legge percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da enti italiani o stranieri, l'assegno di sede e' ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008
