Art. 13
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Al personale di cui alla presente legge spetta, all'alto dell'assunzioni di funzioni all'estero, un'indennita' di prima sistemazione nella misura della meta' dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennita' non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
