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Al personale di cui alla presente legge spetta, all'alto dell'assunzioni di funzioni all'estero, un'indennita' di prima sistemazione nella misura della meta' dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennita' non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art13 · fonte del testo