Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Al personale destinato all'estero e' dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1ª classe;
tolto: b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo:
tolto: c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 chilogrammi;
tolto: d) l'indennita' supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291. I rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art14 · fonte del testo