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Al personale destinato all'estero e' dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1ª classe;

  • b)il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo:
  • c)il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 chilogrammi;
  • d)l'indennita' supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291. I rimborsi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art14 · fonte del testo