Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. Leggi il testo vigente →
Le competenze di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono liquidate in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda, degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017
