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Ai fini del trattamento economico di cui al precedente art. 1 l'equiparazione di rango al grado militare del personali civili, secondo la qualifica rivestita, e' stabilita come appresso: Dirigenti: titolare, amministratore delegato - capitano; direttore, procuratore - tenente. Impiegati: direttori di officina - sottotenenti; ragionieri - id.; capi servizio - id.; aiuti e qualifiche corrispondenti - id.; capi magazzinieri - id.; Operai: capi officina - maresciallo ordinario; magazzinieri, capi operai, operai specializzati e autisti - sergente; manovali - soldato.

Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art2 · fonte del testo