Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I pagamenti gia' effettuati, a titolo di assegni di prigionia, da parte dell'Amministrazione militare italiana, ai connazionali civili gia' dipendenti dalle ditte ed organizzazioni private indicate all'art. 1, poi catturati dalle Forze armate delle Nazioni Unite e rinchiusi in campi di concentramento provvisori, sono validi per il periodo di accertata permanenza in detti campi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art3 · fonte del testo