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E' fatto obbligo alle Amministrazioni militari di ricuperare e versare in entrata del Tesoro le somme a suo tempo depositate dalle ditte ed organizzazioni di cui all'art. 1, a titolo di garanzia presso gli uffici del Commissariato per le emigrazioni e la colonizzazione, o presso istituti bancari; per le spese relative al viaggio di rimpatrio dei lavoratori sino al luogo di residenza, a norma dei contratti collettivi di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese private.
Testo in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010
