Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1952 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli eredi e agli aventi causa del personale di cui all'art. 1, disperso o deceduto dopo la cattura, spetta il trattamento economico previsto dalla presente legge fino alla data della morte accertata o della dichiarazione di irreperibilita', e comunque non oltre il 28 febbraio 1947 per i militarizzati scomparsi nello scacchiere balcanico e non oltre il 30 luglio 1916 per i militarizzati dispersi negli altri scacchieri operativi. E' fatto salvo ogni loro diverso titolo a liquidazione di assegni di pensione di guerra secondo le norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;1073~art4 · fonte del testo