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E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione permanente incaricata dell'esame del finanziamento delle rappresentanze all'estero e del trattamento economico del personale dipendente dal Ministero stesso, in servizio all'estero. La Commissione fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa sottoposte tenendo conto:

  • a)delle variazioni intervenute sul tasso dei cambi;
  • b)delle variazioni medie del costo della vita, con particolare riguardo all'alloggio;
  • c)delle necessita' di rappresentanza, in relazione alle particolari esigenze delle singole sedi diplomatiche-consolari. La Commissione, nominata dal Ministro per gli affari esteri, e' presieduta dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, ed e' composta del direttore generale del personale, che presiede la Commissione in caso di impedimento del Sottosegretario, di due funzionari del gruppo A del Ministero degli affari esteri, di un magistrato della Corte dei conti, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro (uno della Ragioneria generale dello Stato, il direttore capo della Ragioneria centrale, presso il Ministero degli affari esteri, uno della Direzione generale del tesoro) e di un consulente giuridico del Ministero degli affari esteri, designati ciascuno dalle Amministrazioni di appartenenza. In caso di impedimento, per ciascun membro puo' essere nominato un supplente. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazione, anche funzionari di speciale competenza. Le mansioni di segretario sono esplicate da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art24 · fonte del testo