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Il personale in servizio all'estero conserva, durante il congedo ordinario, l'intero assegno personale se peraltro, sussista il diritto per ragioni di cumolo ad un congedo ordinario superiore ad un mese, l'assegno personale compete nella misura a intera per i primi due mesi, e ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo, sempre che sia compreso nel limite del congedo ordinario spettante. A coloro che vengano a trascorrere il congedo ordinario in Italia, oltre al trattamento di cui al precedente comma, viene corrisposto l'intero assegno personale anche per i giorni strettamente assegnati per il viaggio di andata e ritorno, stabiliti per le varie sedi, con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Il godimento dell'assegno per i giorni di viaggio; consentito una volta l'anno, qualunque sia la durata del congedo stesso. Qualora l'assenza, dalla sede si prolunghi oltre la durata del congedo ordinario cessa la corresponsione dell'assegno personale. Ai fini del trattamento di cui ai uomini precedenti, il periodo di tempo previsto per il viaggio e ridotto della meta' qualora il funzionario od impiegato di ruolo sia chiamato a prestare servizio al Ministero ovverosia destinato ad altro ufficio all'estero o collocato a disposizione, in aspettativa od a riposo. Nei casi di congedo ordinario fruiti prima che siano trascorsi otto mesi di ininterrotto servizio a all'estero non compete l'assegno, ne' durante il periodo di congedo, ne' per i giorni di viaggio.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967
