Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.
Abrogato dal 5 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1951 al 5 marzo 1967. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'assegno personale compete dal giorno di assunzione di funzioni nella sede all'estero e cessa il giorno stesso in cui il funzionario od impiegato di ruolo lascia l'ufficio. Tuttavia, quando esigenze di passaggio di consegne rendano indispensabile la presenza nella stessa sede del titolare cessante e di quello subentrante al funzionario cessante e' corrisposto l'assegno di sede in godimento ridotto del venti per conto, oltre l'eventuale maggiorazione in relazione alla situazione di famiglia, per un periodo non eccedente i cinque giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-04;13~art8 · fonte del testo