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Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori. Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa e' disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si e' svolta la missione. Puo' prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno. Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso piu' breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.
Testo in vigore dal 7 luglio 1951 al 31 dicembre 1955
