Art. 26
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1960 al 25 aprile 1969. Leggi il testo vigente →
Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano fra quelli previsti dall'art. 1 o non sono classificabili, per la loro minima importanza, ai sensi dell'art. 3, l'Azienda provvede mediamente capitolati e convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalita' di esecuzione, avuto riguardo alla qualita', durata ed intensita' delle prestazioni richieste. I capitolati di cui al precedente comma sono approvati con decreto del Ministri per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato; le convenzioni sono approvate dalle autorita' ferroviarie competenti, secondo i limiti finanziari stabiliti dalle disposizioni in vigore. Quando tali servizi abbiano carattere continuativo e permanente e comportino un corrispettivo non inferiore ai cinquantadue centesimi della retribuzione tabellare minima prevista per gli assuntori, i rispettivi incaricati sono parificati ai lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro subordinato ai soli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1960 al 25 aprile 1969
