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Le disposizioni del precedente articolo si applicano, a domanda da parte degli aventi diritto, per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i congiunti dei militari di leva caduti per causa di servizio, ferma restando la decorrenza di cui al comma precedente, la presente legge si applica per tutti gli eventi gia' verificatisi.

Testo in vigore dal 6 novembre 1967 al 28 marzo 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 72/1974

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 1974

    L'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto estende per i congiunti dei soli militari di leva e non anche dei militari di carriera l'applicabilità della nuova disciplina previdenziale a tutti gli "eventi già verificatisi", cioè anche a quelli antecedenti alla cessazione della guerra 1940-1945, crea una disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione. Pertanto, è costituzionalmente illegittima - per contrasto con l'art. 3 Cost. - la disposizione in questione, nella parte in cui esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio della pensione privilegiata ordinaria per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-45.

    Art. 2 Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;974~art2 · fonte su Normattiva