Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 26 — Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori

((Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento; da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento; da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento; da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento; oltre lire 10.000.000, il 30 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo)).

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936

1

Il D.P.R. 14 settembre 1959, n. 936 ha disposto (con l'art. 1) che "La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le L. 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, e' cosi' modificata: sulla parte di reddito eccedente le L. 400.000 il canone e' dovuto nella seguente misura: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15% da L. 500.001 a L. 1.000.000 il 19% da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 il 21% da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 il 25% oltre L. 3.000.000 il 28% Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".

D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572

2

Il D.P.R. 28 marzo 1962, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che La scala graduale dei canoni dovuti dai rivenditori di generi di Monopolio, quando il reddito della rivendita abbia superato nell'esercizio precedente le lire 400.000, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' cosi' modificata: da L. 400.001 a L. 500.000 il 12 % " 500.001 " 1.000.000 " 15 % " 1.000.001 " 2.000.000 " 19 % " 2.000.001 " 3.000.000 " 22 % oltre " 3.000.000.................... " 24 % Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "La disposizione contenuta nell'art. 1 avra' applicazione dal primo del mese successivo alla data di pubblicazione del presente decreto".

Testo vigente dal 1 luglio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1968 al 1 luglio 1973. 17 parole tolte, 33 parole aggiunte.

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo tolto: all'amministrazione aggiunto: all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire tolto: 500 aggiunto: 1.000.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da lire tolto: 500 aggiunto: 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento; da lire 2.000.001 a lire tolto: 1 aggiunto: 3.000.000 tolto: il 15aggiunto: , il 12 per cento; da lire tolto: 1 aggiunto: 3.000.001 a lire tolto: 2 aggiunto: 6.000.000 tolto: il 19aggiunto: , il 24 per cento; da lire tolto: 2 aggiunto: 6.000.001 a lire tolto: 3 aggiunto: 10.000.000 tolto: il 22aggiunto: , il 27 per cento; oltre lire tolto: 3 aggiunto: 10.000.000 tolto: il 24aggiunto: , il 30 per cento. Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art26 · fonte del testo