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Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della, legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470. Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1916, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni gia' deliberate dall'istituto di credito alla data della entrata, in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria B con le modalita' previste dall'articolo 2 della presente legge. Nulla e' innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria B. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni. Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura, si continua ad applicare la, aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 22 agosto 1962 al 1 maggio 1968
