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Sono abrogate le disposizioni di legge aventi per oggetto particolari trattamenti tributari di esenzione o di abbonamento per istituti, sezioni o aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, e le disposizioni aventi per oggetto particolari trattamenti tributari per le operazioni di credito a medio e a lungo termine o per ogni altra operazione di credito speciale, salvo quanto disposto dall'articolo 26 della, legge 10 agosto 1950, n. 646, dall'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla legge 24 luglio 1961, n. 729, dalla legge 31 ottobre 1961, n. 1231 e dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470. Rimane invariato il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1916, n. 449, o dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per le operazioni gia' deliberate dall'istituto di credito alla data della entrata, in vigore della presente legge e che, a sensi delle vigenti disposizioni di legge, vi sono soggette, salva l'applicazione della imposta di ricchezza mobile categoria B con le modalita' previste dall'articolo 2 della presente legge. Nulla e' innovato in ordine al trattamento tributario del credito agrario, salvo che l'abbonamento previsto dall'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dalle successive modificazioni, comprende anche l'imposta generale sull'entrata sugli interessi derivanti dalle operazioni di credito agrario e non comprende l'imposta di ricchezza mobile categoria B. L'articolo 2 della presente legge si applica, con riferimento ai crediti derivanti dall'esercizio del credito agrario, anche nei confronti degli istituti, sezioni e aziende indicati dal citato articolo 21 e dalle successive modificazioni. Per le operazioni poste in essere prima della data di entrata in vigore della presente legge a favore di Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, industria ed agricoltura, si continua ad applicare la, aliquota dell'imposta annua di abbonamento prevista dalle leggi istitutive e successive modificazioni, in relazione alle sole imposte di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 1. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 marzo 1968, n. 386

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La L. 12 marzo 1968, n. 386 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi".

Testo in vigore dal 1 maggio 1968 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 156/1987

    Questione infondata
    13 maggio 1987

    riuniti i giudizi, - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 l. 9 ottobre 1971 n. 825, 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 4 della relativa tariffa all. A e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli; - ordina la restituzione degli atti alle Commissioni t…

    Art. 76 cost. · Art. 7 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 4 Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1962 al 1 maggio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 marzo 1968, n. 386

    La L. 12 marzo 1968, n. 386 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modificazione di quanto disposto all'articolo 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, il trattamento fiscale stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, si applica a tutte le operazioni, di qualunque natura o durata, che vengono compiute dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, nell'ambito dello statuto della stessa e di leggi e provvedimenti, quali che siano le clausole ed i patti correlativi".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1228~art4 · fonte del testo