[1]Articolo II
[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunita' generalmente riconosciuti secondo il diritto e la consuetudine internazionali.
Testo vigente dal 9 gennaio 1948
