[1]Articolo II

[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti consente di ricevere i Rappresentanti diplomatici dell'Altra Parte, i quali, graditi e debitamente accreditati, godranno nel territorio dell'Altra Parte i diritti, i privilegi e le immunita' generalmente riconosciuti secondo il diritto e la consuetudine internazionali.

Testo vigente dal 9 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-11-27;1491~artii · fonte del testo